Statuti

Art. 1 
È costituita in Zurigo, in conformità alle disposizioni degli art. 60 ss. del Codice Civile Svizzero, la Società «Dante Alighieri». Essa ha lo scopo di sostenere e diffondere la lingua e la cultura italiana. A tale fine promuove conferenze, rappresentazioni, corsi ed altre manifestazioni culturali.

Art. 2 
La Società «Dante Alighieri» di Zurigo è indipendente; non ha carattere politico né confessionale.

Art. 3 
La Società si compone di soci attivi e di soci onorari.

Art. 4 
Possono diventare soci attivi le persone fisiche e giuridiche che fanno debita domanda per iscritto al Consiglio direttivo e accettano il presente statuto.
I soci onorari vengono nominati dall’Assemblea su proposta del Consiglio direttivo. Sull’ammissione ed esclusione dei soci delibera il Consiglio direttivo, salvi restando i diritti dell’Assemblea.

Art. 5 
I soci sono tenuti al pagamento della quota annuale, che deve essere versata non oltre il 31 dicembre.

Art. 6 
Gli organi della Società sono:

  • l’Assemblea dei soci
  • il Consiglio direttivo
  • i Revisori dei conti

Art. 7
L’Assemblea dei soci è l’organo supremo della Società. Essa dev’essere convocata almeno una volta all’anno (Assemblea ordinaria) ed ogni qualvolta il Consiglio direttivo lo crede opportuno o su domanda scritta e motivata di almeno un quinto dei soci (Assemblea straordinaria).
La convocazione deve avvenire per iscritto con un preavviso di almeno due settimane.

Art. 8
L’Assemblea ordinaria dei soci viene convocata per approvare la relazione del Consiglio direttivo e il conto consuntivo dell’annata precedente, fissare la quota annuale, nominare il Presidente, gli altri membri del Consiglio direttivo e i due revisori dei conti, e trattare argomenti nell’interesse della Società. Spetta all’Assemblea il diritto di appello in caso di esclusione di soci decretata dal Consiglio direttivo.

Art. 9
L’Assemblea dei soci è atta a deliberare qualunque sia il numero dei soci presenti non computando i membri del Consiglio direttivo. Essa viene diretta dal Presidente o dal Vicepresidente della Società e debitamente verbalizzata. Le decisioni vengono prese alla maggioranza dei voti dei soci presenti. I membri del Consiglio direttivo hanno diritto di voto salvo per l’approvazione della relazione del Consiglio stesso e dei conti dell’esercizio precedente ed in caso di appello contro un’esclusione di socio.

Art. 10 
Il Consiglio direttivo dirige e amministra la Società.
È composto di almeno 7 membri, eletti a maggioranza di voti dall’Assemblea.
Il Consiglio è diretto dal Presidente della Società e nomina tra i propri membri il o i Vicepresidenti, il Segretario-Cassiere.

Art. 11 
Le deliberazioni del Consiglio direttivo sono valide quando sono presenti almeno 4 membri. Il Consiglio direttivo decide a maggioranza di voti dei presenti; in caso di parità di voti, il voto del Presidente è doppio.

Art. 12 
La Società è validamente impegnata verso terzi dalle firme del Presidente, del Vicepresidente e del Cassiere. Le firme devono essere apposte collettivamente a due.

Art. 13 
I revisori dei conti sono nominati a maggioranza dei voti dall’Assemblea dei soci.

Art. 14 
Il Presidente, gli altri membri del Consiglio direttivo e i revisori dei conti sono nominati per una durata di tre anni e sono rieleggibili. In caso di dimissioni o decadenza essi sono sostituiti per la durata restante della carica.

Art. 15 
Le modifiche del presente statuto e lo scioglimento della Società devono essere approvati in Assemblea straordinaria da almeno due terzi dei presenti.
In caso di scioglimento della Società, il patrimonio sociale verrà versato a quella istituzione svizzera culturale apolitica e aconfessionale che sarà indicata dall’Assemblea straordinaria dei soci.

Questo statuto è stato approvato dall’Assemblea straordinaria dei soci tenuta in Zurigo il 17 dicembre 1979.